Una docente, inizialmente licenziata per motivi disciplinari, è stata successivamente reintegrata in seguito a una sentenza del giudice del lavoro che prevedeva il risarcimento per il periodo compreso tra il licenziamento e il ritorno in servizio e anche gli interessi maturati e i contributi previdenziali e assistenziali accessori.

L’Amministrazione ha però provveduto al reintegro ma non ha effettuato il pagamento delle somme per il risarcimento.

La docente si è quindi rivolta al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, chiedendo che venisse ordinata l’esecuzione della sentenza attraverso un giudizio di ottemperanza. Il TAR ha però respinto il ricorso, ritenendolo inammissibile. Il TAR, infatti , non può modificare o integrare una sentenza emessa dal giudice ordinario (come il giudice del lavoro) e quella presa in esame non specificava con esattezza le somme da versare, né per il risarcimento né per i contributi previdenziali. Questo aspetto è però fondamentale, perché per poter obbligare un’amministrazione ad eseguire una sentenza attraverso il giudizio di ottemperanza, la decisione del giudice deve contenere una cifra precisa o almeno criteri chiari per calcolarla. La docente, quindi, per ottenere il pagamento, avrebbe prima dovuto tornare davanti al giudice del lavoro per ottenere una sentenza più dettagliata, che stabilisse con precisione gli importi da ricevere.

Ufficio Stampa FSI-USAE