Le prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici sono erogabili anche oltre i termini revisionali.

La previsione della scadenza dell’ultimo termine revisionale, quale limite per il riconoscimento delle prestazioni economiche accessorie a tali cure, è stata infatti eliminata con delibera del CDA dell’Inail n. 118/2023.

Vediamo la materia nel dettaglio, con la modifica del Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici e quanto illustrato dalla circolare dell’Istituto n. 20 del 24 maggio 2023.

Cure idrofangotermali e soggiorni climatici, le prestazioni

Il rimborso per cure idrofangotermali e il pagamento diretto per i soggiorni climatici sono due tra le prestazioni economiche erogate dall’Inail ai lavoratori vittime di infortunio sul lavoro o malattia professionale, che riconoscono un rimborso spese relativo:

  • al viaggio di andata e ritorno per effettuare le cure (sia per l’invalido che per l’eventuale accompagnatore);
  • al soggiorno in albergo convenzionato (sia per l’invalido che per l’eventuale accompagnatore).

E’ inoltre previsto il pagamento dell’indennità per inabilità temporanea assoluta o l’integrazione della rendita diretta, solo nei casi di indifferibilità del trattamento termale.

Requisiti

I requisiti per avere diritto ai rimborsi sono:

  • essere infortunati o affetti da malattia professionale durante il periodo di inabilità temporanea assoluta, secondo motivato parere sulla assoluta necessità della cura e previo assenso della ASL di competenza;
  • essere titolari di indennizzo per infortunio o malattia professionale le cui menomazioni siano inquadrabili nelle patologie previste da apposito decreto ministeriale;

NOTA BENE: per i soggiorni climatici che possono essere erogati per casi di particolare gravità, la normativa contenuta nel decreto ministeriale non trova applicazione.

Cosa cambia

La deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail n. 118 del 15 maggio 2023 ha ampliato la platea dei destinatari della prestazione, parzialmente modificando il Protocollo approvato con determinazione del Presidente dell’Istituto n. 563/2018, con l’eliminazione della scadenza dell’ultimo termine revisionale quale limite per il riconoscimento delle prestazioni economiche accessorie alle cure e ai soggiorni climatici.

Fino a tale modifica, infatti, i titolari di indennizzo per infortunio o malattia professionale avevano diritto alle prestazioni in parola solo se non fosse decorso l’ultimo termine revisionale, alla cui scadenza i postumi dell’evento lesivo si presumono iuris et de iure stabilizzati.

Recependo quindi l’orientamento evolutivo della Corte di Cassazione (sentenza n. 12215/98), l’Inail ha deliberato che le variazioni delle condizioni psicofisiche dell’infortunato e/o tecnopatico verificatesi dopo la scadenza dei termini revisionali, pur non potendo essere considerate ai fini dell’attribuzione di un grado maggiore o minore di menomazione per l’indennizzo in capitale o la rendita, sono invece rilevanti ai fini dell’erogazione delle altre prestazioni.

Infatti, nell’ottica di un modello sempre più evoluto di presa in carico del lavoratore infortunato e/o tecnopatico, l’Inail eroga prestazioni di assistenza protesica, interventi per l’autonomia e per il reinserimento sociale e lavorativo anche a termini revisionali scaduti, se necessari a garantire il mantenimento delle condizioni psicofisiche, relazionali e sociali e a favorire il reinserimento lavorativo del disabile da lavoro.

Ne deriva che anche le prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici sono erogabili anche oltre i termini revisionali, con riferimento a tutti i casi successivi al 15 maggio 2023, a quelli in istruttoria e a quelli per cui siano in atto controversie amministrative o giudiziarie.