Stando alle dichiarazioni del Governo la nuova stagione dei rinnovi contrattuali inizierà con la sanità. Si tratta del triennio 2022-2024, già oggi a dieci mesi dalla scadenza. Dopo lo stanziamento delle risorse finanziarie (2.400 milioni, comprendenti i tre contratti della dipendenza e tutte le convenzioni), è stata diramata la cosiddetta direttiva-madre della Funzione pubblica. In pratica, manca solo lo specifico Atto di indirizzo del Comitato di settore Regioni/Sanità.

Il rinnovo riguarda poco più di mezzo milione di lavoratori e sarà negoziato dalle sei sigle sindacali che hanno firmato il Ccnl del 2 novembre 2022. La rilevazione della rappresentatività effettuata dall’Aran non ha infatti generato modifiche all’assetto del tavolo negoziale, che per la parte pubblica vedrà la presenza del presidente Antonio Naddeo, confermato per un quadriennio nel settembre scorso.

In attesa di poter leggere l’Atto di indirizzo del Comitato di settore, si può provare ad intravedere alcuni spunti di riflessione.

Come tutti sappiamo ci sono diverse rivendicazioni e alcuni nodi irrisolti che la FSI-USAE, la nostra organizzazione, ha riassunto in più documenti che in parte sono anche confluiti in diversi disegni di legge che sono stati posti all’attenzione del parlamento italiano:

Per tutti:

  • Incremento reale degli stipendi a copertura dell’inflazione che ha svalutato il potere di acquisto delle retribuzioni;
  • Risoluzione dell’annosa questione pausa e dei buoni pasto per tutti i lavoratori che superano le sei ore di lavoro;
  • rispetto dei tempi di riposo previsti dal d.lgs. 66  (11 Ore) senza trucchi in regime di reperibilità
  • Riduzione della forbice creatasi con le aree dirigenziali e determinata dall’attuale sistema di finanziamento contrattuale su base percentuale del rispettivo monte salari.
  • Meccanismi di carriera che diano apporti economici e giuridici stabili con modalità semplificate.

Specifici per le Professioni Sanitarie :

  • Individuazione dei profili di cui alla legge 42/99 come profili ad elevata qualificazione di cui al  D.L. 80/2021 CONV. L. 113/2021: Area di elevata qualificazione
  • Fine della sperimentazione e conferma stabile della Libera professione istituzionalizzata ed  emendata dai paletti frapposti dalle regioni e dalle aziende per impedirne l’attuazione;
  • Indennità di esclusività per chi rinuncia alla libera professione.

Specifici per gli OSS:

  •  l’istituzione dell’Albo professionale ;
  •  uniformità della formazione in tutte le Regioni ;
  •  straordinaria Riqualificazione ;
  •  formazione continua alla stregua del sistema Ecm ;
  •  equiparazione (nelle medesime unità operative) degli operatori del ruolo socio-sanitario a quelli del ruolo sanitario ai fini dell’attribuzione delle indennità operative e/o di disagio che sono previste contrattualmente.  

Tra le rivendicazioni che sono presenti anche nelle piattaforme delle altre organizzazioni sindacali troviamo le seguenti richieste di matrice contrattuale:

  • “Abbassare i carichi di lavoro”.
  • “Isolare la spesa indennitaria e per lo straordinario”. In pratica il ritorno ai tre fondi storici, come peraltro avviene tuttora per la dirigenza sanitaria.
  • “Diminuire il periodo necessario per la maturazione dei Dep, portandoli a due anni” e il superamento del limite massimo di Dep conseguibili.
  • “La definizione di un range maggiore per gli incarichi di base” dell’Area IV. Una richiesta puramente economica.
  • “Creazione di un incarico di funzione amministrativa”. Una richiesta singolare, perché il vigente Contratto, di fatto, lo prevede già.
  • “Finanziamento dedicato all’accessorio all’area delle elevate qualificazioni”.
  • “Misure di sostegno psicologico a carico delle aziende”, connesse al fenomeno delle violenze sui sanitari.
  • “Buono pasto anche per il personale turnista” con contestuale rivalutazione del valore; argomento delicatissimo, che il Ccnl difficilmente potrà eludere alla luce delle sentenze della Cassazione che hanno sancito il diritto dei turnisti.
  • “Soluzione dei problemi abitativi per i lavoratori fuori sede”. Un impegno certamente importante e strategico, fermo restando che è ancora vigente l’art. 27, comma 4, del Ccnl del 20.9.2001, dove si prevede “l’uso di alloggi di servizio” con oneri a carico dell’azienda, per cui il problema resta la copertura finanziaria dell’operazione.
  • Riformulare l’articolo del Tfr, al fine di adeguare l’individuazione della base imponibile”.

Ma ci sono anche molte altre questioni che sono annose e su cui si dovrebbe intervenire. Anche se in questo caso, a sostegno di queste politiche contrattuali, dovrebbe intervenire il legislatore; infatti sono questioni annose e, a volte, di portata biblica, quali:

  • tassazione agevolata sulla contrattazione di secondo livello;
  • agevolazioni fiscali sul welfare contrattuale;
  • proroga della Legge Madia sulle stabilizzazioni;
  • scorrimento di tutte le graduatorie;
  • riforma delle procedure concorsuali;
  • contrasto ai processi di esternalizzazione;
  • problema dell’illegittimo differimento del Tfr/Tfs;
  • vanno tolti definitivamente i tetti e i vincoli finanziari (art. 23, comma 2, del decreto 75/2017 e art. 2, comma 71, della legge 191/2009);
  • rifinanziamento e incremento delle risorse dello 0,55% del MS per l’ordinamento;
  • proroga della norma transitoria sulle progressioni tra le aree;
  • istituzione dell’indennità di esclusività, anche come risarcimento per l’ingiusto pagamento dell’iscrizione agli Ordini;
  • possibilità di esercizio della libera professione;
  • finanziamento adeguato per assicurare i piani formativi.

Questo è in sostanza lo scenario nel quale credibilmente si dovrà aprire la trattativa.  Ma su di essa sono anche immanenti due “macigni” che, seppure non direttamente collegati al rinnovo, è certo che lo condizioneranno. Si tratta delle due recenti pronunce sulla monetizzazione ferie e sul “recupero” della Ria del 1991/1993: Corte di giustizia Ue, sentenza del 18 gennaio 2024 sulla monetizzazione delle ferie; Corte Costituzionale, sentenza n. 4 dell’11 gennaio 2024 sulla illegittimità del congelamento della RIA.

La prima ha certamente attinenza alle clausole contrattuali, mentre la seconda non è di competenza dell’odierno tavolo negoziale, essendo rivolta a una vicenda di oltre 30 anni fa, quando furono soppressi gli automatismi stipendiali e il rapporto di lavoro era ancora in regime di diritto pubblico. Ma entrambe peseranno eccome sul quadro finanziario complessivo del costo del lavoro in sanità.

Non va infine sottovalutata la circostanza che nella primavera del 2025 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle Rsu e, come è sempre avvenuto, la tornata elettorale a ridosso di un Ccnl costituisce una variabile indipendente per le scelte negoziali e portare, addirittura, alla scelta  di una eventuale mancata firma del contratto.

Ufficio Stampa FSI-USAE