L’aula del Senato ha dato il via libera definitivo al Ddl di Bilancio.

Dopo la scoppola del referendum, si vada a tale proposito l’articolo “I lavoratori della P.A. hanno detto No! La mancetta non serve!”  in questo medesimo sito, e la conseguente crisi del Governo Renzi (il premier ha annunciato le dimissioni in diretta video nella notte) poi congelata dal Presidente Mattarella sino all’approvazione della legge di bilancio il Senato è stato sottoposto ad un pressing mai visto per licenziare la legge senza alcuna modifica, e così e avvenuto: complessivamente l’esame da parte di Palazzo Madama è durato poco più di 24 ore.  Il ministro per i rapporti con il parlamento Maria Elena Boschi in Aula al Senato questa mattina aveva infatti posto la questione di fiducia sul testo licenziato da Montecitorio. Il disco verde sullo stesso testo approvato dalla Camera è arrivato con 166 voti a favore, 70 voti contrari e un astenuto. La votazione finale è arrivata meno di venti minuti dopo che il governo aveva incassato la fiducia posta sull’articolo 1 della legge di bilancio che contiene le misure della manovra, con 173 sì e 108 no. La manovra vale 27 miliardi ed è completata dal decreto legge fiscale già approvato dal Parlamento.

 

Ecco le principali misure contenute nella manovra di interesse sanitario

Pubblico impiego

Per quanto riguarda il personale è innanzitutto istituito un Fondo per il pubblico impiego, con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018. Il Fondo finanzierà la contrattazione collettiva nel pubblico impiego per il triennio 2016-2018 (in aggiunta ai 300 milioni di euro già stanziati dall’ultima legge di stabilità), il miglioramento economico del personale non contrattualizzato e le assunzioni di personale a tempo indeterminato nell’ambito delle amministrazioni dello Stato (inclusi reclutamenti e progressione di carriere nei Corpi di polizia e Vigili del fuoco).

(commi da 364 a 372)

Rinnovi contrattuali del personale Ssn

La Manovra 2017 prevede che ai fini della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale è vincolata una quota del Fsn che sarà appositamente individuata nell’ambito del riparto del fabbisogno sanitario nazionale (successivamente all’aggiornamento del Dpcm ad hoc).

Stabilizzazione di precari Ssn e ricercatori

Sempre nell’ambito del Fsn, viene prevista una specifico capitolo di spesa per assunzione e stabilizzazione del personale Ssn. Si tratta di 75 milioni di euro per il 2017 e di 150 milioni di euro dal 2018

Inoltre, per garantire la continuità delle attività di ricerca negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) e negli Istituti zooprofilattici sperimentali (Izs), tali istituti potranno continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, appartenente sia all’area dei ricercatori, sia all’area professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio alla data del 31 dicembre 2016. Quindi, in attesa della revisione dell’accesso all’attività di ricerca, delle modalità di inquadramento del personale e delle diverse possibili tipologie contrattuali, la Manovra 2017 consente agli Irccs e agli Izs di continuare ad avvalersi del personale già in servizio.

Per quanto riguarda l’Alzheimer, con alcune modifiche approvate nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, la legge di bilancio 2017 interviene sui criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze e inserisce la condizione delle persone affette da Alzheimer nell’ambito della revisione dei criteri di riparto. Si stabilisce anche che le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico non utilizzate per l’anno 2016 confluiscano nel 2017 nel Fondo per le non autosufficienze.

Infine, viene autorizzata l’iscrizione, su un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di una somma pari a 80 milioni di euro finalizzata alla riduzione del debito dell’Ente strumentale alla Croce rossa nei confronti del sistema bancario, compresa l’anticipazione bancaria in essere al 28 febbraio 2017- (art. 1, commi 597 e 598).

Ricerca: arriva lo Human Technopole

In materia di ricerca, si incrementa di 25 milioni di euro, dal 2017, il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal Miur (Foe), destinando l’incremento al sostegno delle Attività di ricerca a valenza internazionale. Si istituisce poi, coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (Pnr), una nuova Fondazione per la creazione di un’infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell’alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca «Human Technopole».

Sanità digitale più efficiente

I fari sono puntati sull’efficienza del Ssn che passa come via obbligata dalla sfida dell’e-helath. E la manovra 2017 prevede una serie di e disposizioni per definire e disciplinare l’Infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici (Fse). Protagonista della svolta l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) che curerà la progettazione dell’infrastruttura in stretto collegamento con il ministero della Salute e il Mef, oltre che con le Regioni. La realizzazione è gestita dallo stesso Mef attraverso l’utilizzo del Sistema Tessera sanitaria. E se una Regione non rispetta la tabella di marcia del Fse prevista, scatta il commissariamento. Su questo capitolo è autorizzata una spesa di 2,5 milioni di euro, a decorrere dal 2017, per la progettazione e la realizzazione dell’infrastruttura nazionale per interoperabilità dei Fse.

Sempre con un occhio all’efficienza organizzativa sono previste misure sperimentali per il 2017 per migliorare e riqualificare il Servizio sanitario regionale, mediante incremento della quota premiale del finanziamento del Ssn per le regioni che presentano apposito programma, integrativo dell’eventuale Piano di rientro.

Piani di rientro degli ospedali : un giro di vite

Viene modificata la nozione di disavanzo ai fini dell’individuazione dei casi in cui scatta l’obbligo di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli altri enti pubblici che eroghino prestazioni di ricovero e cura. In particolare, con una modifica approvata alla Camera, viene fissato al 7 per cento dei ricavi o a 7 milioni di euro – invece degli attuali 10% per cento e 10 milioni di euro – il valore del disavanzo tra i costi e i ricavi presupposto per l’adozione e l’attuazione di un piano di rientro per gli enti citati.

Il finanziamento del Fsn

Altre novità riguardano il finanziamento del Ssn, rideterminando, in diminuzione, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che viene portato a 113 miliardi di euro per il 2017 e a 114 per il 2018. Per il 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito in 115 miliardi. Una quota parte del Fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a un miliardo, viene vincolata al finanziamento di specifici Fondi rivolti alla spesa farmaceutica – medicinali innovativi, innovativi oncologici e vaccini – e alla stabilizzazione del personale Ssn.

Il ritorno dei governatori-commissari

Con una contestata norma aggiunta nel corso dell’esame presso la Camera, vengono disapplicate le norme della legge di Stabilità per il 2015, che per necessità di trasparenza aveva impedito ai presidenti nominati dal 2015 di assumere l’incarico di commissario alla sanità.

In particolare, con il testo della Manovra 2017, vengono disapplicate le disposizioni della legge di stabilità 2015 (comma 569 della legge 190/2014) sulle incompatibilità, dal 1 gennaio 2015, della nomina a Commissario ad acta, per la gestione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari regionali, con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale, nei confronti delle regioni commissariate ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legge 159/2007.

Si tratta delle Regioni in cui, nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, si prefigura il mancato rispetto da parte della regione stessa degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano. Se la regione non rispetta adeguatamente gli step previsti dalla diffida, il Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta per l’intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro.

La nuova governance farmaceutica

Un altro pacchetto consistente rivisita parzialmente la governance farmaceutica. La percentuale totale di incidenza della spesa farmaceutica sul Fondo sanitario nazionale rimane fissata al 14,85%, ma cambiano le percentuali dei due tetti: la farmaceutica territoriale, che assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica convenzionata», scende dall’11,35 al 7,96% mentre la farmaceutica ospedaliera ora comprensiva della spesa per i farmaci acquistati in distribuzione diretta e per conto, denominata «tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti», sale dal 3,5 al 6,89 per cento.

Spazio ai farmaci innovativi con l’istituzione di due Fondi, con una dotazione di 500 milioni ciascuno a valere sul Fondo sanitario nazionale, dedicati, rispettivamente, ai medicinali innovativi e agli oncologici innovativi.

Centrale per l’inclusione di un farmaco all’interno dei Fondi previsti è la definizione del requisito di innovatività. A farlo sarà l’Aifa, con una determina da adottare entro il 31 marzo 2017 previo parere della Commissione tecnico scientifica, che stabilirà i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi.

Nuove norme sulla sostituibilità dei farmaci biologici con i loro biosimilari e sull’acquisto dei farmaci biologici a brevetto scaduto, dirette alla razionalizzazione della spesa farmaceutica associata ad una maggiore disponibilità di terapie.

Cambiano le regole delle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari e, in particolare, ci devono essere degli accordi quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre; inoltre la base d’asta dell’accordo quadro resta quello medio di mercato dei farmaci generici biosimilari.

Al medico prescrittore l’ultima parola. Nessun obbligo di motivazione da parte del camice bianco, che è (comunque) libero di prescrivere il farmaco tra quelli inclusi nella procedura pubblica di acquisto, in base al principio della continuità terapeutica applicata ai pazienti.

Viene poi aumentato da 30 a 60 giorni il tempo a disposizione dell’ente appaltante, a partire dal momento dell’immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, per aprire il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento, in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura.

Spesa vincolata per il Piano vaccini

Viene infine prevista una specifica finalizzazione per l’acquisto dei vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini (Npnv). A decorrere dall’anno 2017, nell’ambito del Fsn, sono destinati 100 milioni di euro per il 2017, 127 milioni di euro per l’anno 2018 e 186 milioni di euro a decorrere dal 2019, per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto di vaccini ricompresi nel Npnv. Le somme sono ripartite sulla base dei criteri individuati dall’ntesa Stato-Regioni entro il 31 gennaio 2017. Ape (commi da 168 a 186, ex art. 25)

Pensione anticipata per infermiere e ostetriche.

In via sperimentale, dal 1 maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, potrà accedere all’Ape (anticipo pensionistico) chi svolge professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, e addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, se lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Lavoratori precoci

Per le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo o che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67, a decorrere dal 1° maggio 2017 il loro requisito contributivo è ridotto a 41 anni.

Il beneficio dell’anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 1 a 4 è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l’anno 2017, 550 milioni di euro per l’anno 2018, 570 milioni di euro per l’anno anno 2019, 590 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

(commi da 199 a 205)

Lotta alla povertà, pensione di inabilità e Fondi occupazione disabili

Si dispone, dal 2017, un incremento a regime di 150 milioni a valere sullo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il lavoratore iscritto all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell’assicurato almeno cinque anni nell’intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi, che non è cumulabile con altri benefìci pensionistici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l’anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

 Si prevede la riattribuzione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro ai disabili (le cui risorse finanziano la corresponsione da parte dell’Inps degli incentivi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili nonché i progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle persone disabili da parte del Ministero del Lavoro), già trasferite a Regioni e Province autonome e non impegnate a favore dei beneficiari, ai Fondi regionali per l’occupazione dei disabili (istituiti per il finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi) e prioritariamente utilizzate per finanziare gli incentivi alle assunzioni di persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015 non coperte dal Fondo per il diritto al lavoro ai disabili. (commi da 234 a 251)

Fondo sostegno natalità

L’accesso al Fondo di sostegno alla natalità è in favore delle famiglie con figli nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017. iI decreto del Ministro con delega alle politiche per la famiglia, di concerto con il Mef, a cui è demandata la definizione dei criteri e delle modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo di sostegno alla natalità, dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. (commi da 348 a 352)

Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore

A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio è corrisposto in unica soluzione, a domanda della futura madre, dall’Inps al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.

La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l’anno 2017 e a quattro giorni per l’anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Per l’anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. (commi 353-354)

Bonus nido e rifinanziamento voucher asili nido

Si prevede che il buono di 1.000 euro su base annua sia attribuito – oltre che, come già previsto, per il pagamento di rette di asili nido pubblici e privati – anche per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. (commi da 355 a 357)