Signor Ministro,
con la presente vogliamo informarLa di quanto è stato deciso, sul filo di lana della fine della passata legislatura, in danno del personale del comparto funzioni centrali in servizio presso l’amministrazione penitenziaria e il dipartimento della giustizia minorile e di comunità.
Con la circolare del 20 luglio 2015, l’allora Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, stabiliva che l’indennità penitenziaria (indennità di amministrazione) doveva considerarsi indennità accessoria e non più retribuzione fondamentale, inserita in tabella A, come era stato fino ad allora.
Questo in base a due pareri forniti, su richiesta della stessa Amministrazione, dall’ARAN, che contraddiceva quanto dalla stessa Agenzia affermato in precedenza (nel 1995) quando aveva appunto riconosciuto all’indennità penitenziaria la sua natura di emolumento fondamentale e non accessorio.
In virtù della circolare citata, tale indennità è soggetta alla decurtazione in caso di malattia, ed opera dal 1 giugno di quest’anno con valore retroattivo, a partire dal 2008!
Tale decurtazione si pone come doppiamente iniqua: in secundis, perché limitata solo ad alcuni tra gli operatori penitenziari (sono esclusi i dirigenti e la polizia penitenziaria) ma, in primis, perché il suo mancato riconoscimento al lavoratore nel caso di una sua assenza per malattia ne stravolge radicalmente la natura di emolumento economico fondamentale, inserito in tabella A e, quindi, non soggetta al prelievo previsto dalla “legge Brunetta”.
vale appena la pena di ricordare che l’indennità di servizio penitenziario (prevista dall’articolo 4 della L. 27 ottobre 1987, n. 436, punto 2) rappresenta il riconoscimento in termini economici della peculiarità del servizio reso all’interno delle strutture penitenziarie, e fu esteso dagli appartenenti al Corpo degli allora Agenti di Custodia al personale civile, in base alla considerazione che quest’ultimo vive lo stesso disagio e corre gli stessi rischi professionali del personale in divisa, atteso che svolge le sue funzioni all’interno del medesimo ambiente, perseguendo gli identici fini istituzionali.

Non va dimenticato come tale indennità trovò la sua ratio, all’epoca della sua istituzione, in molti episodi di sangue (sequestri di persona, attentati, omicidi) che avevano visto anche il personale civile cadere come vittima del dovere ad opera delle Brigate Rosse.
Chiediamo quindi, nell’ottica di una necessaria omologazione del trattamento, giuridico ed economico, del personale del comparto funzioni centrali dell’amministrazione penitenziaria e del dipartimento della giustizia minorile e di comunità con quello dirigenziale e di polizia penitenziaria, l’abolizione della trattenuta sull’ indennità penitenziaria attualmente prevista in caso di assenza del lavoratore per malattia, che l’indennità penitenziaria torni ad essere fissa e continuativa, in tabella “A”
La ringraziamo per la cortese attenzione, e confidiamo nella Sua sensibilità per la risoluzione di quanto rappresentato.