Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere del 13 febbraio 2009, ha stabilito che anche se la dichiarazione del medico attesta che lo stato di salute del lavoratore è incompatibile con la reperibilità, il dipendente non può lasciare il proprio domicilio senza prima comunicarlo all’ufficio.
Si afferma che l’onere di preventiva comunicazione degli spostamenti permane sul lavoratore per tutta la durata dell’assenza. Ciò al fine di evitare un esito negativo della visita fiscale, in contrasto con le esigenze funzionali e organizzative che , d’altro lavoro, possono consentire la deroga all’obbligo di visita fiscale.

IL PARERE