SI DEL SENATO ALLA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO (DECRETO DELEGATO BRUNETTA). RINVIATO INVECE IL PARERE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

IL PARERE FAVOREVOLE, CON ALCUNE PROPOSTE DI MODIFICA (VEDI SOTTO) , VIENE  DALLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO NELLA SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE.

… OMISSIS … 
esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in premessa raccomandando al Governo di apportare al testo le conseguenti modifiche e, in particolare:
1. all’articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: “, e il loro conseguimento costituisce
condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.”;
2. all’articolo 7, dopo il comma 1 inserire il seguente: “1-bis. La funzione di misurazione e
valutazione delle performance è svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all’articolo 14, cui
compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo
complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4,
lettera e), del medesimo articolo;
b) dalla Commissione di cui all’articolo 13 ai sensi delcomma 5 del medesimo articolo;
c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma
1, lettera e-bis) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .”
3. all’articolo 11, apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere, nella rubrica e nel comma 2, le seguenti parole: “della performance”;
b) collocare l’attuale comma 3 al comma 1 e l’attuale comma 1 al comma 3;
c)dopo il comma 4, inserire il seguente: “4-bis. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le
pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta
elettronica certificata di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82,
agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69.”.
d) al comma 8, sostituire le parole: “di cui al comma 7” con le seguenti: “di cui ai commi 4-bis e 7”;
4. all’articolo 13, comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: “, che vanno
sottoposti all’approvazione del Ministero dell’economia e delle finanze per i connessi profili finanziari”;
5. all’articolo 14, comma 7, dopo le parole “è costituito da” inserire le seguenti ” non più di”;
6. all’articolo 19:
a) al comma 1, sostituire le parole “delle risultanze del” con le seguenti: “dei livelli di performance
attribuiti ai valutati secondo il”;
b) sostituire il comma 3 con il seguente: “3. Per i dirigenti i contratti collettivi determinano le risorse
da destinare alla retribuzione di risultato e la quota di esse, comunque non inferiore ad un terzo, da
destinare alla remunerazione della performance individuale secondo i criteri di cui al presente
articolo.”;
7. all’articolo 24, comma 3, sostituire le parole: “titolo prioritario” con le seguenti: “titolo rilevante”;
8. all’articolo 32, comma 1, lett. b), dopo le parole “e fatto salvo i casi previsti dal comma 3-ter”
aggiungere le seguenti: “e 3-quater”;
9. all’articolo 39, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) sostituire il numero 1) con il seguente: 1) al terzo periodo, dopo le parole:
“qualificazione professionale” sono inserite le seguenti: “non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione”
b) alla lettera f), inserire il seguente capoverso:
“6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2.”;
10. all’articolo 42, sopprimere il comma 3;
11. all’articolo 47, comma 1, capoverso “Art. 29-bis”, sostituire le parole “contratto quadro” con le
seguenti: “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere
della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997″;
12. all’articolo 48, comma 2, alinea, sostituire le parole “comma 2” con le seguenti “comma 1” e al
capoverso “2-bis”, sostituire le parole: “2-bis” con le seguenti “1-bis.”;
13. dopo l’articolo 49, inserire il seguente: “Art. (Territorializzazione delle procedure concorsuali).
1.All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: “Il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito,
mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti,
quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non
attuabili con identico risultato».
14. all’articolo 52, comma 1, capoverso “art. 40”, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da “attraverso” fino alla fine del periodo con le
seguenti: “A tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance
individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.”;
b) al comma 3-quinquies, ultimo periodo, dopo le parole: “vincoli finanziari”, inserire le seguenti: “da
parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o
del Ministero dell’economia e delle finanze”;
15. all’articolo 55, comma 1, lett. a), dopo le parole “fatto salvo quanto previsto,” inserire le seguenti:
“all’articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e”;
16. all’articolo 56, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), capoverso “7”, primo periodo, sostituire le parole: “ed è coordinato dal
presidente dell’Agenzia” con le seguenti: “e dal presidente dell’Agenzia che lo presiede”;
b) dopo il comma 1 inserire il seguente: “1-bis. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto si provvede alla nomina dei nuovi organi dell’ARAN di cui all’articolo 46, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal comma 1. Fino a tale data continuano ad
operare gli organi in carica all’entrata in vigore del presente decreto”.
17. all’articolo 57, comma 1, capoverso “art. 47”, comma 6, secondo periodo, sostituire la parola
“degli” con le seguenti: “di due”;
18. all’articolo 63, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “anche se alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono state indette le relative elezioni.”;
b) dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente: “4-ter. Le disposizioni relative alla contrattazione
collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella
in corso”.
19. all’articolo 67, nel comma 1 del nuovo articolo 55-bis inserito nel decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, al secondo periodo le parole: “e comunque per le infrazioni punibili” sono sostituite dalle
seguenti: “o comunque per le infrazioni punibili”;
20. all’articolo 67, comma 2, sostituire le parole “entro dieci giorni” con le altre “senza indugio e in
ogni caso entro dieci giorni dall’acquisizione di tutte le informazioni necessarie”;
21. all’articolo 67, comma 4, sostituire le parole “il termine per la contestazione dell’addebito decorre
dalla data di ricezione degli atti trasmessi” con le altre “l’ufficio competente deve provvedere alla
contestazione disciplinare senza indugio e, in ogni caso, entro dieci giorni dall’acquisizione di tutte le
informazioni necessarie;
22. all’articolo 69, comma 1, capoverso “6”, dopo il terzo periodo inserire il seguente: “Nell’ambito dei
controlli sulla regolarità amministrativa e contabile l’Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza
che opera nell’esercizio dei poteri a essa attribuiti”;
23. all’articolo 72, sostituire il comma 5 con il seguente: “5. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, della ricerca e dell’università e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle diposizioni dei
Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione
artistica e musicale, nonché ai tecnologi degli enti di ricerca. Resta comunque esclusa la costituzione
degli Organismi di cui all’articolo 14 nell’ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta
formazione artistica e musicale”.