Con un emendamento dell’ultimo minuto, nel disegno di legge N. 1956 del Senato, con cui si va alla conversione in legge con modifiche del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante “disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile”, e cioè con lo stessa legge con cui si da vita alla “protezione civile s.p.a.” ancorchè con una norma depotenziata rispetto al testo originale, nel testo ora passato all’esame della Camera dei Deputati con il numero 3196,  è stato inserito un articolo che sottrae alle amministrazioni il 40% delle risorse destinate alla formazione. Tali risorse saranno accantonate in un fondo presso la Funzione Pubblica e saranno gestite secondo le indicazioni di un apposito “comitato di indirizzo”.  E’ piccolo grande colpo all’autonomia delle singole amministrazioni, che saranno sempre meno libere di organizzare i processi di adeguamento strutturale e professionale al proprio interno per cedere il passo ad una formazione “guidata” dal centro. 

Riportiamo il testo dell’articolo.
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«Art. 15-bis. – (Formazione continua dei pubblici dipendenti). –

1. Al fine di assicurare omogeneita` ed efficienza al processo di formazione continua dei pubblici dipendenti, una quota pari al 40 per cento delle risorse stanziate per la formazione presso le amministrazioni pubbliche centrali, ad eccezione di quelle dotate per legge di apposite strutture, confluisce in un fondo costituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e denominato “Fondo per il diritto alla formazione continua dei pubblici dipendenti”.
Tale Fondo e` destinato a finanziare i programmi formativi e di aggiornamento professionale gestiti dalle strutture vigilate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e preposte per legge alla formazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il Fondo e` ripartito, in misura pari alle quote versate, a favore di ciascuna amministrazione conferente sulla base di direttive emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previa consultazione di un comitato paritetico di indirizzo costituito da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Ai componenti del comitato non e` corrisposto alcun compenso, indennita` o rimborso comunque denominato. Le risorse eventualmente non impegnate entro il 31 luglio di ogni anno tornano automaticamente nelle disponibilita` dell’amministrazione che le ha conferite al Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita` di attuazione del presente articolo.

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Ufficio Stampa FSI