Nel 2020, i neo papà possono godere di due giorni in più di congedo di paternità obbligatorio, il periodo del cosiddetto congedo papà, che passa quindi da 5 a 7 giorni. Infatti, per effetto della Legge di Bilancio 2020, il legislatore ha ampliato il predetto periodo fino a una settimana. Quindi, i padri lavoratori dipendenti sono tenuti obbligatoriamente a assentarsi dal lavoro per 7 giorni in caso di nascite o adozioni/affidamenti avvenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Rimane invariata la possibilità per il padre lavoratore dipendente di poter fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo in sostituzione della madre. Tale periodo deve essere cioè fruito previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Quanto sopra è stato recepito dall’INPS con il Messaggio n. 679 del 21 febbraio 2020. Con il documento di prassi, inoltre, sono state fornite le istruzioni circa le modalità di presentazione della domanda per chi è tenuto a farla.

L’art. 4, co. 24, lett. a), della L. n. 92/2012 ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo (quest’ultimo alternativo al congedo di maternità della madre), fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

Possono fruire del congedo papà i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita dalla nascita o dall’adozione e affidamento.

Con particolare riferimento al congedo obbligatorio, per l’anno solare 2020, i giorni di congedo obbligatorio sono aumentati da 5 a 7. SI ricorda, al riguardo, che tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre. Infatti, spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001. Rimane fermo però, specifica l’INPS, che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2019, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli cinque giorni di congedo obbligatorio. Ciò anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2020.

In merito alle modalità di presentazione della domanda, l’INPS ha specificato che sono tenuti a farlo solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS.

Diversamente, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

In quest’ultimo caso, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.

Passando al congedo facoltativo questo rimane invariato rispetto allo scorso anno. Si concede quindi la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo cosiddetto facoltativo. La fruizione deve avvenire previo accordo con la madre e in sua sostituzione; ciò significa che questa giornata si dovrà scalare dal congedo obbligatorio della madre.

Si ricorda, infine, che il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio. Indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di un giorno.

La Legge di Bilancio 2020, inoltre, tra le tante misure in favore della genitorialità ha previsto anche la proroga con modifiche dell’assegno di natalità, ai più conosciuto come Bonus bebè 2020 Inps.

Le nuove disposizioni, introducono alcune novità rispetto alla versione dello scorso anno:

  • innanzitutto, si estende il beneficio anche ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino;
  • la prestazione viene rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare, in applicazione del principio “universalistico”, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o in assenza di ISEE.

Alla luce delle numerose norme che si sono susseguite nel recente passato, con la Circolare numero 26 del 14 febbraio 2020, l’INPS ha riepilogato le istruzioni operative per fruire del bonus bebè per l’anno 2020.

Il Bonus bebè 2020 Inps spetta su domanda presentata da uno dei genitori entro 90 giorni:

  • dalla nascita;
  • dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020. In tal caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minorenne.

Laddove la domanda venga presentata oltre i termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Altri requisiti essenziali sono:

  • lo status giuridico dei richiedenti (cittadinanza italiana o comunitaria);
  • residenza in Italia del genitore richiedente e convivenza con il minore.

La Legge di Bilancio 2020 ha altresì disposto che la durata massima di erogazione dell’assegno è stabilita in 12 mensilità e nuovi e diversi importi annui della prestazione, in base ai requisiti di reddito di seguito indicati:

  • ISEE non superiore a 7.000 euro annui, assegno pari a 1.920 euro annui;
  • ISEE superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, assegno pari a 1.440 euro annui;
  • Infine, per gli importi ISEE superiore a 40.000 euro, il beneficio è pari a 960 euro annui.

Per i figli successivi al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, la Legge di Bilancio 2020 – così come per lo scorso anno – ha previsto il riconoscimento di una maggiorazione del 20% dell’assegno.

Per gli eventi (nascite o adozioni/affidamenti preadottivi) del 2020, in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, l’assegno verrà ugualmente corrisposto, purché siano presenti gli altri requisiti. Tuttavia, non potendosi in tal caso individuare  puntualmente la fascia ISEE di riferimento, la prestazione verrà erogata nella misura minima di 80 euro al mese.

In tali casi, il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, convivenza con il minore, ecc.) dovrà essere autodichiarato.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica e, di norma, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo.

Si può inviare la domanda di bonus bebè attraverso i consueti canali telematici:

  • area riservata del cittadino sul sito INPS, accesso con PIN, CNS, SPID o Carta d’identità elettronica;
  • tramite contact center integrato INPS al numero verde 803164 (o 06164164 da mobile);
  • tramite patronato.

L’INPS corrisponde il beneficio in singole rate mensili pari all’importo spettante a seconda del valore dell’ISEE, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda.

L’eventuale richiesta di modifica della modalità di pagamento indicata in domanda deve essere corredata dal modulo SR163.

Al riguardo, si ricorda che ogni qualvolta l’attestazione ISEE sia rilasciata con omissioni e/o difformità (art. 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013), il richiedente la prestazione può regolarizzare la situazione:

  1. presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell’ISEE;
  2. presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
  3. rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In tal caso, all’atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare.

Giova precisare che tale operazione non è possibile qualora la DSU sia stata presentata con il PIN del cittadino.

Ufficio stampa FSI-USAE