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Equivalenza dei titoli di area sanitaria del pregresso ordinamento

Pervengono da parte delle Segreterie Territoriali di Federazione a questa Segreteria Nazionale diverse richieste volte ad ottenere chiarimenti in merito alla questione in oggetto.

Al fine di fugare eventuali dubbi si è ritenuto opportuno formulare le necessarie delucidazioni in riferimento ai bandi emanati dalle singole Regioni, per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento.

A tal proposito è bene precisare che le Regioni hanno proceduto in attuazione all’art 4, comma 2, della legge n.42 del 26 febbraio 1999, che prevede, da parte del Ministero della Sanità, d’intesa con il MIUR e a seguito dell’accordo in sede di conferenza stato regioni n.17/CSR del 10 febbraio 2011 che ne individua i criteri e le modalità, la valutazione dello stato giuridico e dell’esperienza professionale al fine del riconoscimento ai soli fini professionali dell’equivalenza dei titoli.

E’ necessario premettere che la procedura non riguarda i titoli già dichiarati equipollenti ai rispettivi diplomi universitari dai decreti del Ministero della Sa-nità emanati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 42/99 per le Professioni Sanitarie di:

Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e di Assistente sanitario, di seguito indicati:
a) D.M. 27-7-2000 (Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2000, n. 191) “Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”, come integrato dal D.M. 3-11-2011 (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28/11/2011) “Modifica del decreto 27 luglio 2000, recante Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”;
b) D.M. 27-7-2000 (Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195) “Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di Assistente sanitario ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”.

Infermiere, di Infermiere Pediatrico e di Ostetrica/o, di seguito indicati:
c) D.M. 27-7-2000 (Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2000, n. 191) “Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”;
d) D.M. 27-7-2000 (Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2000, n. 195) “Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere pediatrico ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”;
e) D.M. 27-7-2000 (Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2000, n. 195) “Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di ostetrica/o ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”.

Pertanto i colleghi sanitari in possesso del titolo equipollente acquisiti sulla base delle suddette norme non devono presentare alcuna istanza.

Premesso quanto sopra, in analogia alle procedure già indicate nei precedenti bandi riguardanti altre professioni sanitarie, l’ultimo bando riguarda le seguenti professioni:
• tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
• assistente sanitario
• infermiere
• infermiere pediatrico
• ostetrica/o

Sulla scorta delle indicazioni provenienti dal Ministero della Salute, si è appurato che ai fini del riconoscimento dell’equivalenza non verranno valutabili i seguenti titoli/ diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasciati:

a) Infermiere generico (legge 29/10/1954 n° 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74);
b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29/10/1954 n° 1046);
c) Puericultrice (artt. 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n. 1098);
d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della Sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla “Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità);
k) titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Forma-zione per Educatore Professionale conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
l) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;
m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
n) diplomi di infermiera volontaria di Croce Rossa che, con la legge del 4 feb-braio 1963 n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all’esercizio dell’arte ausilia-ria di infermiere generico;
o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall’ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto 124/71 del 25 febbraio, articolo 10, e dal D.M. n. 19 del 12/12/90.

Le Regioni, una volta completata l’istruttoria sulle istanze pervenute, provvederanno ad inviarle al Ministero della Salute e solo successivamente l’apposita Conferenza dei Servizi procederà all’esame delle stesse.

Al temine della valutazione e solo per coloro i quali sarà accertato il possesso dei requisiti richiesti, sarà emanato un provvedimento da parte del Ministero della Salute a conclusione del procedimento.

E’ opportuno rilevare infine che l’esito positivo della procedura di cui sopra consentirà il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento e pertanto, sarà utile solo ai fini lavorativi e non per conseguire successivi master o specializzazioni per i quali, si ricorda, è richiesto il Diploma di Laurea.

Il Segretario Generale

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