Statuto

ART. 1 – DENOMINAZIONE
È corrente la denominazione “Federazione Sindacati Indipendenti organizzazione costituente della confederazione USAE”, in sigla FSI-USAE o più semplicemente F.S.I. o FSI. FSI-USAE ha sede legale nazionale in Roma.

ART. 2 – SCOPI
FSI-USAE si propone i seguenti scopi:
Perseguire, senza fine di lucro, la tutela degli interessi morali ed economici dei soci, nel rigoroso rispetto del metodo democratico ed in piena autonomia da partiti e movimenti politici;
Partecipare alle consultazioni ed alle trattative nazionali e decentrate per i rinnovi, gli aggiornamenti, le integrazioni, della contrattazione relativa al personale delle amministrazioni pubbliche contemplate dall’ordinamento giuridico italiano ed europeo, della Sanità, dell’Università, della Scuola, delle Regioni ed Autonomie Locali, degli Enti pubblici non economici, e gli altri settori pubblici e privati dove il sindacato è presente.
Elaborare, proporre, presentare studi di politica sindacale, del lavoro.
Proporre ed organizzare convegni di studio sulle problematiche professionali e contrattuali a livello aziendale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo.
svolgere ogni attività direttamente o indirettamente riconducibile alla assistenza sociale e socio-sanitaria, alla previdenza, al tempo libero dei soci;
promuovere servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri iscritti, servizi di carattere editoriale, servizi di produzione, stampa o distribuzione di strumenti di informazione di carattere sindacale e professionale;
divulgare il proprio operato attraverso uno o più organi di stampa, anche per via telematica, di cui può essere editrice.
Ogni altra azione utile per la realizzazione degli scopi prefissi.
Per il perseguimento degli scopi e per le attività comunque strumentali al raggiungimento degli scopi statutari di cui sopra la Federazione può servirsi di agenti terzi anche aventi personalità giuridica.

ART. 3 – SOCI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI ADERENTI
L’adesione avviene direttamente alla federazione o per il tramite delle organizzazioni sindacali aderenti. In questo ultimo caso i relativi diritti sono esercitati per il tramite delle rispettive associazioni e nei limiti previsti dal presente statuto e dai relativi regolamenti.
Il socio per esercitare i propri diritti e le proprie prerogative deve essere in regola con i versamenti delle rispettive quote associative.

A) SOCI
La federazione riunisce i lavoratori dipendenti ed autonomi, quelli occupati in forme cooperative ed autogestite, i precari o in cerca di prima occupazione, i pensionati, che lo richiedano espressamente in forma scritta. La richiesta dovrà essere corredata dall’attestato di avvenuto versamento e/o da formale delega di ritenuta associativa.
Sono soci anche coloro che hanno precedentemente rilasciato delega alle organizzazioni che si sono fuse per incorporazione.

B) OO.SS. ADERENTI
Alla federazione aderiscono anche organizzazioni sindacali.
Il rapporto tra le Organizzazioni Sindacali aderenti, il Coordinamento Nazionale di Comparto nonché le modalità di partecipazione delle Organizzazioni Sindacali alla vita statutaria della Federazione, sono regolamentate esclusivamente secondo le disposizioni del presente Statuto e dei relativi Regolamenti.
L’adesione di Organizzazioni Sindacali alla Federazione avviene in base ad esplicita ammissione, sancita dalla Segreteria Generale, per le associazioni che la richiedano per iscritto. La relativa domanda, sottoscritta dal Segretario Nazionale o dal Legale Rappresentante dell’Organizzazione Sindacale richiedente deve essere corredata da:
atto costitutivo e Statuto del Sindacato;
dichiarazione di accettazione e di osservanza dello Statuto e del relativo regolamento della federazione;
attestazione del numero degli associati;
elenco delle cariche statutarie.
Le adesioni potranno avvenire, se ritenuto opportuno, anche con apposito accordo sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti corredato dai medesimi documenti. L’organizzazione della vita associativa in federazione e della relativa attività delle organizzazioni sindacali aderenti avverrà mediante apposito dipartimento.
I dirigenti di una O.S. aderente che notifica la recessione decadono dalle cariche previste e regolamentate con il presente statuto.
Il presente statuto è vincolante per le organizzazioni aderenti che mantengono i propri statuti compatibili con quanto definito dal presente statuto e con il conseguente regolamento. Le norme adottate, ovvero quelle già vigenti, che fossero contrarie e/o contrastanti con i dettami del presente statuto e con il conseguente regolamento sono nulle o comunque inefficaci e/o soccombenti nei rapporti disciplinati dal presente statuto e dal conseguente regolamento.
Le Organizzazioni Sindacali aderenti, per garantire ai rispettivi associati la possibilità di esercitare i propri diritti e le proprie prerogative statutarie in seno alla federazione devono essere in regola con i versamenti alla federazione delle rispettive quote associative.
Le Organizzazioni Sindacali aderenti, possono promuovere il tesseramento di federazione mediante la raccolta adesioni dirette FSI-USAE.

ART. 4 – FONDO COMUNE
Il fondo comune è costituito dalle entrate ordinarie, dalle entrate straordinarie e dal patrimonio della FSI-USAE. Esso serve al perseguimento degli scopi.
Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote di adesione dei soci.
Le entrate straordinarie sono costituite dai contributi straordinari dei soci o dalle liberalità eventualmente effettuate in favore della FSI-USAE.
Il patrimonio è indivisibile ed è costituito da tutti i beni mobili ed immobili da essa acquisiti con i propri fondi o ad essa pervenuti direttamente per qualsiasi titolo o causa. Le singole organizzazioni sindacali costituenti ed aderenti non possono ad alcun titolo chiedere la divisione del fondo comune.
In caso di recesso o revoca o venuta meno dell’adesione, per qualsiasi ragione, i singoli associati e/o le organizzazioni sindacali aderenti non possono ad alcun titolo, chiedere la divisione del fondo comune, che resta indiviso ed a disposizione della FSI-USAE.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo diverse disposizioni legislative.
In caso di scioglimento il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra associazione che abbia analoghe finalità, designata dal consiglio Nazionale su proposta della segreteria generale, sentito l’organismo di controllo previsto dall’art.3, comma 190, della legge del dicembre 1996 n. 662 così come previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
Le strutture territoriali sono dotate di un proprio fondo regolamentato in analogia a quanto disposto dal presente articolo.

ART. 5 – STRUTTURE ED ORGANISMI
Le strutture della FSI-USAE si dividono in Nazionali e Territoriali ed i rispettivi organismi statutari sono i seguenti :
STRUTTURA NAZIONALE
· Congresso Nazionale
· Segretario Generale
· Segreteria Nazionale di Federazione
· Segreteria Generale
· Coordinamento Federale delle Regioni
· Coordinamenti nazionali di comparto
· Consiglio Nazionale di Federazione
· Collegio dei probiviri
· Collegio dei revisori
· Dipartimenti Nazionali
· Commissioni nazionali
STRUTTURE TERRITORIALI
. Segreteria Regionale di Federazione
· Segreteria Territoriale di Federazione
· Coordinamenti Territoriali di Comparto
· Terminali associativi di base
Ogni Segreteria Territoriale di Federazione deve essere dotata di una idonea sede, ad uso esclusivo del sindacato, ed essere munita del relativo titolo di proprietà ovvero di locazione.

ART. 6 – CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso Nazionale è il massimo organo della federazione. Esso è composto dai delegati che risulteranno eletti sulla base dei voti ottenuti nei congressi territoriali.
Il congresso nazionale, è convocato dal Segretario Generale e si riunisce per deliberare la linea di politica sindacale della Federazione e per eleggere il Segretario Generale e ratificare la nomina della Segreteria Nazionale di Federazione ogni cinque anni o in caso di attivazione straordinaria delle procedure congressuali elettive. I delegati in quanto tali non possono essere portatori di ulteriori deleghe e pertanto avranno a disposizione un solo voto se presenti. Tutti i soci sono eleggibili ad esclusione di quelli per cui è prevista l’incompatibilità.
La convocazione della stagione congressuale sia ordinaria che straordinaria determina la convocazione di tutti i congressi, nazionale e territoriali, e comporta la rielezione di tutti gli organismi di ogni ordine e grado; nel caso che, per ogni ragione, intervenga la caducazione – in tutto o in parte – di deliberati congressuali, rientrano immediatamente in vigore i rispettivi deliberati precedentemente vigenti.

ART. 7 – SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale è eletto dal Congresso e dura in carica 5 (cinque) anni.
Il Segretario Generale è il Legale Rappresentante della Federazione e la rappresenta a tutti gli effetti di legge: ad esso spetta la firma ed il potere di nomina; in caso di sua assenza, o di legittimo impedimento, egli è sostituito da uno dei Segretari Nazionali dallo stesso all’uopo delegato.
Il Segretario Generale presiede e coordina l’attività della Segreteria Generale e del Coordinamento Federale delle Regioni.
IL Segretario Generale inoltre:
intrattiene trattative con gli Organismi pubblici e privati al fine di raggiungere lo scopo sociale;
nomina e revoca i Segretari Regionali di Federazione.
intavola trattative per la redazione dei contratti collettivi di lavoro, quando a ciò non siano espressamente delegati rappresentanti nominati formalmente ;
tratta con gli enti e le organizzazioni pubbliche e private;
sigla eventuali accordi di adesione o di cooperazione;
convoca le riunioni della Segreteria Generale;
convoca il Consiglio Nazionale;
convoca il Coordinamento Federale delle Regioni.
può delegare ad un Segretario Nazionale di Federazione le funzioni di segretario amministrativo
ha il potere di firma e di ordinaria e straordinaria gestione sui conti correnti e sui depositi della federazione;
Il Segretario Generale garantisce con le opportune iniziative tutte le misure ritenute necessarie per assicurare l’attività ed il funzionamento, ad ogni livello, della Federazione.

ART. 8 – SEGRETERIA NAZIONALE DI FEDERAZIONE
La Segreteria Nazionale di Federazione è un organo operativo che non ha potere deliberante; essa coadiuva il Segretario Generale nelle funzioni di governo della federazione partecipando alla Segreteria Generale. È nominata dal Segretario Generale e ratificata dal congresso. Il numero dei suoi componenti è variabile per numero da 2 (due) a 14 (quattordici). I componenti la Segreteria Nazionale di Federazione assumono la carica di Segretari Nazionali di Federazione.
Qualora la Segreteria Nazionale di Federazione per qualsiasi ragione, ritenesse necessario aumentarne i componenti, è facoltà del Segretario Generale – fra un congresso e l’altro – proporre al Consiglio Nazionale di federazione, che deciderà a maggioranza, la cooptazione di ulteriori di ulteriori segretari nazionali, anche in sostituzione di quelli che per qualsiasi causa siano venuti meno.
La Segreteria Nazionale decade immediatamente in caso di dimissioni del Segretario Generale o di eventuale votazione di sfiducia alla Segreteria Generale votata dal Consiglio Nazionale di federazione.

ART. 9 – SEGRETERIA GENERALE
La Segreteria Generale è validamente costituita quando, appositamente convocata, vede riuniti il Segretario Generale e la Segreteria Nazionale di Federazione.
Il Segretario Generale presiede la Segreteria Generale, in caso di sua temporanea assenza, si sospendono i lavori, in caso di suo allontanamento la Segreteria Generale si scioglie.
La Segreteria Generale attua la linea politica e le mozioni deliberate dal Congresso Nazionale di Federazione.
La Segreteria Generale provvede alla organizzazione ed al funzionamento della sede nazionale e ne coordina l’attività; indica i funzionari ed i collaboratori tecnici. La Segreteria Generale può avvalersi dell’ausilio di esperti per le varie materie, individuandoli anche tra esterni alla federazione. La Segreteria Generale può istituire uno o più Centri Studi, indicandone i componenti; indica altresì i consulenti della federazione.
I Segretari Nazionali possono ricevere dalla Segreteria Generale incarichi di coordinamento di determinate attività o settori o assumere particolari responsabilità operative.
La Segreteria Generale risponde del suo operato al Congresso Nazionale.
La Segreteria Generale inoltre:
predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo da sottoporre, per la ratifica, al Consiglio Nazionale.
cura l’informazione generale mediante organi di informazione interni ed esterni;
fornisce indicazioni generali per la gestione delle prerogative sindacali assegnate alla federazione in base alle normative vigenti.
indica i rappresentanti e dei candidati della federazione in commissioni, consigli di amministrazione, comitati e organismi esterni in cui la legge, i contratti o qualunque altra fonte preveda una rappresentanza in tal senso.
cura i contatti con altre organizzazioni aventi comunque scopi, finalità e principi statutari simili a quelli descritti nel presente statuto.
istituisce e coordina i Dipartimenti nazionali e territoriali .
prevede l’istituzione e la composizione di Commissioni e Consulte Professionali i cui membri sono a tutti gli effetti dirigenti sindacali.
Determina gli ambiti territoriali e i criteri generali per stabilire il numero minimo e massimo dei componenti delle segreterie e dei coordinamenti territoriali.
organizza le Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, etc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.
Le deliberazioni della Segreteria Generale sono adottate a maggioranza ; in caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.

ART. 10 – COORDINAMENTO FEDERALE DELLE REGIONI
Il Coordinamento Federale delle Regioni (CFR), è composto dai Segretari Regionali di Federazione e garantisce la sinergica azione e l’attività per il conseguimento degli obiettivi statutari e di politica sindacale individuati dal congresso ai livelli regionali.
Le riunioni del Coordinamento Federale delle Regioni sono organizzative e sono sempre valide, anche quando sono convocate in via breve e la riunione avviene a composizione ridotta.

ART. 11 – COORDINAMENTI NAZIONALI DI COMPARTO O AREA DIRIGENZIALE CONTRATTUALE
I Coordinamenti Nazionali di Comparto, la cui articolazione è basata sui comparti e sulle aree contrattuali, sono lo strumento attraverso cui la federazione intende perseguire e garantire la più ricca articolazione di sedi propositive e assicurare un itinerario più partecipato per l’assunzione delle decisioni. I Coordinamenti Nazionali di Comparto sono individuati e deliberati dalla Segreteria Generale in rapporto al comparto contrattuale o alla specifica area negoziale contrattuale, di riferimento che individua e nomina i relativi Coordinatori Nazionali.

ART. 12 – CONSIGLIO NAZIONALE DI FEDERAZIONE
Vi fanno parte in qualità di Consiglieri Nazionali i Segretari Territoriali di Federazione. Esso si riunisce, su convocazione del Segretario Generale, con ODG scritto, almeno una volta ogni anno e/o entro 45 gg. dalla richiesta scritta firmata da un terzo dei Consiglieri effettivi. Il Consiglio Nazionale è sono presieduto dal Segretario Generale o, in caso di suo impedimento da uno dei Segretari Nazionali munito di delega scritta del Segretario Generale. Alle riunioni partecipa la Segreteria Generale i cui componenti hanno diritto di voto.
Al Consiglio Nazionale compete:
· discutere la politica generale della federazione fra un congresso e l’altro;
· ratificare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo nazionale;
· ratificare l’eventuale scioglimento della Federazione e la destinazione dei fondi.
Il Consiglio Nazionale, nel caso essa si ponga in aperto contrasto con le linee indicate dal Congresso Nazionale, può sfiduciare la intera Segreteria Generale con votazione a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti effettivi; in questo caso il Segretario Generale, nei successivi 60 giorni, dovrà provvedere alla convocazione di un congresso straordinario che si svolgerà con le modalità e i tempi previsti dal regolamento del precedente congresso; in ogni caso il Segretario Generale mantiene la pienezza dei poteri e delle funzioni sino alla successiva elezione congressuale del nuovo Segretario Generale.

ART. 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
Il Collegio dei Probiviri è composto di 5 – cinque – componenti, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dal congresso nazionale tra i soci che presentino requisiti di moralità e non rivestano, nell’associazione, altre cariche. Esso elegge nel suo interno il Presidente e ha i seguenti compiti:
esaminare i casi deferiti dalla Segreteria Generale o dal Consiglio Nazionale di Federazione;
deliberare, ove nel caso, le sanzioni per i casi previsti dal regolamento;
deliberare, ove nel caso, l’esclusione del socio.
Il Collegio deve acquisire gli atti di difesa che i deferiti abbiano eventualmente ritenuto di inoltrare entro e non oltre i 30 giorni dalla notifica del deferimento.
La competenza per il deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri è della segreteria Generale. Quando l’interessato al deferimento è un componente della Segreteria Nazionale la competenza passa al Consiglio Nazionale .
Le cariche di cui sopra sono incompatibili con ogni carica di tutti gli altri organismi statutari. Esse hanno competenza Nazionale e Territoriale.
I componenti effettivi del collegio dei probiviri, anche in caso di una sola assenza ingiustificata, decadono. In questo caso subentra come effettivo il più votato dei supplenti o in caso di pari voti il più anziano. Nel caso venissero a decadere più di due componenti, fra un congresso e l’altro, il consiglio nazionale di federazione provvederà alla elezione dei componenti mancanti.

ART. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 5 – cinque – componenti, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dal congresso tra i soci che presentino requisiti di moralità. Controlla annualmente la contabilità relazionando, per iscritto al Consiglio Nazionale. Essi hanno competenza Nazionale e Territoriale.
I componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti, anche in caso di una sola assenza ingiustificata, decadono. In questo caso subentra come effettivo il più votato dei supplenti o in caso di pari voti il più anziano. Nel caso venissero a decadere più di due componenti, fra un congresso e l’altro, il consiglio nazionale di federazione provvederà alla elezione dei componenti mancanti.

ART. 15 – COMMISSIONI NAZIONALI E CONSULTE PROFESSIONALI
La Segreteria Generale, con atto motivato, può prevedere l’istituzione e la composizione di commissioni e consulte professionali i cui membri sono a tutti gli effetti dirigenti sindacali.

ART. 16 – DIPARTIMENTI
I Dipartimenti sono organismi deputati alla cura di funzioni di natura politica e organizzativa che la Federazione vuole gestire in modo omogeneo per tutti i settori.
I Dipartimenti sono istituiti dalla Segreteria Generale, quando ricorrano esigenze organizzative, di studio, o di programmazione della politica sindacale, concernenti settori omogenei del lavoro pubblico e/o privato ovvero specifiche branche di politica sociale, economica, fiscale e a livello nazionale e internazionale.
Le relative norme di istituzione, di composizione e di funzionamento sono stabilite dalla Segreteria Generale.
In ogni caso i Dipartimenti dipendono dalla Segreteria Generale e devono operare in stretta collaborazione con la stessa che provvederà a riferirne periodicamente al Consiglio Nazionale.
Ogni dipartimento può essere coordinato, in funzione delle esigenze, da uno o più Coordinatori Nazionali di Federazione.

ART. 17 – SEGRETERIE REGIONALI DI FEDERAZIONE
Le segreterie regionali di federazione sono gli organismi politici della federazione nelle regioni. Esse sono composte dai segretari territoriali di federazione e dai componenti aggiuntivi designati dalle Segreterie Territoriali di Federazione presenti nella regione. Ogni segreteria esprime un componente aggiuntivo quando supera i 200 iscritti o due componenti aggiuntivi quando supera i 500 iscritti. Ogni segreteria regionale elegge al suo interno un Segretario Regionale. Ad esse compete l’attuazione della politica deliberata dal Congresso Nazionale e attuata dalla Segreteria Generale della federazione nella relativa regione. Il Segretario Regionale ne è il garante e risponde degli eventuali inadempimenti con la decadenza dall’incarico a seguito della relativa contestazione formale.
Le spese dei componenti la Segreteria Regionale di federazione sono a carico delle segreterie territoriali che li esprimono. Il Segretario Regionale è tenuto alla partecipazione alle riunioni del Coordinamento Federale delle Regioni e decade dalla carica dopo cinque assenze ingiustificate anche non consecutive.
Il Segretario Regionale che decade non è rieleggibile.

ART. 18 – SEGRETERIE TERRITORIALI DI FEDERAZIONE (sostituiscono le segreterie provinciali)
Il Segretario Territoriale e la Segreteria Territoriale di Federazione vengono eletti, secondo le modalità indicate dal regolamento, dal Congresso Territoriale dei soci. Il Segretario Territoriale ha le funzioni di rappresentanza legale del relativo territorio.
La Segreteria Territoriale è composta da un numero variabile di componenti in relazione alla complessità del territorio e proporzione al numero dei soci dell’area interessata. Il numero minimo e massimo dei componenti è determinato, con criteri generali, dalla Segreteria Generale che determina anche i relativi ambiti territoriali.
La Segreteria Territoriale di Federazione è convocata dal Segretario in ragione delle necessità e comunque almeno tre volte all’anno; essa è altresì convocata su richiesta di almeno un terzo dei componenti effettivi.

ART.19 – COORDINAMENTO TERRITORIALE DI COMPARTO
I Coordinamenti Territoriali di Comparto sono le articolazioni dei coordinamenti nazionali di Comparto a livello territoriale.

ART. 20 – STRUTTURA ASSOCIATIVA DI BASE
È l’organismo operativo che raccoglie tutti i referenti di organizzazione o terminali associativi nominati nelle aziende e negli enti su indicazione delle segreterie territoriali con atto di Segreteria Generale.

ART. 21 – ASSEMBLEE E CONGRESSI TERRITORIALI
E’ fatto obbligo al Segretario Territoriale, nella sua qualità di Consigliere Nazionale competente, di convocare gli iscritti del Territorio almeno una volta l’anno per illustrare e deliberare le linee generali di politica della Federazione a livello territoriale e per approvare il relativo resoconto consuntivo ed preventivo di spese territoriale.
Tale assemblea va convocata almeno 30 (trenta) giorni prima e deve essere ampiamente pubblicizzata in tutte le strutture dove esistono soci. La comunicazione e copia del materiale promozionale deve essere inviata per conoscenza alla segreteria Nazionale. In caso di mancata convocazione per un intero anno solare scatta la decadenza dall’incarico ed il conseguente commissariamento.
Ogni cinque anni, o comunque in caso di attivazione nazionale delle procedure congressuali elettive, ordinarie o straordinarie, viene convocato il congresso territoriale dei Soci. In tale sede si procederà quindi all’elezione del Segretario e della Segreteria Territoriale nonché dei Delegati al Congresso nazionale. L’elezione avviene con le modalità previste dall’apposito regolamento che disciplinerà le norme per lo svolgimento dei congressi. Il congresso e l’assemblea annuale dei soci possono anche coincidere.

ART. 22 – AUTONOMIA GIURIDICA ED AMMINISTRATIVA
Le strutture territoriali della FSI-USAE, istituite e regolamentate dal presente statuto, fermo restando il divieto di dotarsi di uno statuto e di regolamenti diversi da quelli stabiliti dal presente atto, sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse da queste non rispondono delle obbligazioni assunte dalle medesime.
Le Organizzazioni Sindacali aderenti alla FSI-USAE , gli organismi periferici della FSI-USAE, gli Enti della FSI-USAE o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità a carico della FSI-USAE, né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo, ed in particolare, per il vincolo di adesione alla FSI-USAE

ART. 23 – CONSERVAZIONE DEGLI ATTI SINDACALI.
Delle riunioni deliberative di ciascuno degli Organi della Struttura Nazionale è redatto, a conclusione, un verbale scritto e firmato.
La conservazione dei verbali, opportunamente datati e firmati a cura del segretario verbalizzante e del Segretario Generale che li terrà depositati presso la Sede Nazionale.
La medesima procedura è prevista anche per gli Organismi previsti nelle strutture Territoriali. In questo caso la conservazione degli atti e dell’apposito registro è affidata al rispettivo Segretario che li terrà depositati presso la Sede. La Segretaria generale è abilitata all’ingresso e all’ispezione delle sedi regionali e territoriali ed alla presa visione degli atti e dei documenti in qualsiasi momento e l’opposizione di ostacoli comporta il commissariamento immediato della relativa struttura.

ART. 24 – COMMISSARIAMENTO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI E CARICHE COMMISSARIALI
In caso di mancate convocazioni di organismi statutari o di inadempimenti e/o violazioni statutarie e/o regolamentari il Segretario Generale può revocare le relative nomine e disporre il commissariamento delle strutture territoriali.
Le nomine pro-tempore, effettuate dal Segretario Generale per le strutture territoriali di nuova attivazione sono valide a tutti gli effetti sino a nuova fase congressuale.

ART. 25 – ADESIONI CONFEDERALI E PATTI FEDERATIVI
La FSI aderisce alla confederazione U.S.A.E.
Per le sue finalità la FSI-USAE può stipulare patto federativo con altre Federazioni di altri Comparti del Pubblico Impiego o del lavoro privato aderenti (o in accordi) con la medesima confederazione. Essa, nello stesso ambito può inoltre aderire alla costituzione di Federazioni abbraccianti più comparti o di livello europeo.
Le clausole di recessione da tali patti saranno disciplinate negli stessi.

ART. 26 – CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
La FSI-USAE adotta i codici di autoregolamentazione sul diritto di sciopero sottoscritti nei CCNL di categoria.

ART. 27 – DELEGHE DI RITENUTA E TESSERE ASSOCIATIVE
Le deleghe per le ritenute sindacali, sono rilasciate dagli associati sui modelli di iscrizione predisposti e deliberati dalla segreteria generale, che sostituiscono i singoli modelli precedentemente in vigore. Agli associati verrà rilasciata – dalla Segreteria generale – la rispettiva tessera associativa.

ART. 28 – RACCOLTA DEI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE
La Struttura Nazionale e le Strutture Territoriali sono finanziate mediante quota parte dei contributi raccolti. La raccolta delle quote associative è centralizzata. Una parte di esse, secondo quanto previsto nel rispettivo regolamento viene riversata alle relative strutture territoriali in regola con le norme statutarie. Le strutture che non sono munite di sede non hanno diritto ad alcun riversamento, così come le strutture commissariate per violazione delle norme statutarie e regolamentari.

ART. 29 – MODIFICHE STATUTARIE
La stesura e l’approvazione delle modifiche statutarie sono di competenza della Segreteria Generale che ha l’obbligo di portarle al congresso o, fra un congresso e l’altro, al Consiglio Nazionale per la ratifica entro 60 giorni. Qualora non ratificate le modifiche decadono.

ART. 30 – REGOLAMENTI D’ATTUAZIONE E CODICE DEONTOLOGICO
E’ prevista l’adozione di uno o più regolamenti d’attuazione del presente statuto e del codice deontologico. La stesura dei regolamenti e delle modifiche ai medesimi e del codice deontologico sono di competenza della Segreteria Generale. Essi non necessitano di atto notarile e sono resi noti agli associati mediante pubblicazione all’albo della sede centrale della federazione e comunicazione – in forma semplice – alle strutture periferiche. La comunicazione dell’adozione dei regolamenti può essere effettuata anche mediante pubblicazione della notizia sul sito internet della federazione.
I regolamenti di attuazione disciplineranno, fra l’altro, i diritti e i doveri degli associati, le incompatibilità, le nomine pro-tempore, le revoche dagli incarichi, la dotazione dei fondi economici, le espulsioni, le R.S.A., i T.A., l’istituzione eventuale di ulteriore strutture funzionali e comunque quanto necessario al perseguimento degli scopi sociali.
Tutti gli atti e provvedimenti assunti da FSI sono impugnabili entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione, anche on line, o dalla comunicazione quando espressamente prevista, davanti al giudice competente; e ciò anche in deroga alle norme generali.

ART. 31 – NORME FINALI
FSI-USAE è la attuale denominazione della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita con atto notarile, notaio Todeschini in Padova atto Rep. N. 23173 Racc. N. 6654 del 13.07.93 (registrato a Padova il 14/7/93) e successive modifiche ed integrazioni.
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Testo deliberato dalla Segreteria Generale del 01/09/2017
Congresso Nazionale di Federazione in Roma 15-16/09/2017

REGOLAMENTO STATUTARIO
DELLE STRUTTURE TERRITORIALI
E LORO ADEMPIMENTI

 

Capo I – PREMESSE
1. Lo statuto di federazione prevede l’adozione di uno o più regolamenti d’attuazione del presente statuto e del codice deontologico e la stesura dei regolamenti e delle modifiche ai medesimi e del codice deontologico sono di competenza della Segreteria Generale.
2. Le strutture territoriali della FSI-USAE, istituite e regolamentate dallo statuto, fermo restando il divieto di dotarsi di uno statuto e di regolamenti diversi da quelli stabiliti dal presente atto, sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse da queste non rispondono delle obbligazioni assunte dalle medesime.
3. Le Organizzazioni Sindacali aderenti alla FSI-USAE , gli organismi periferici della FSI-USAE, gli Enti della FSI-USAE o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità a carico della FSI-USAE
4. FSI-USAE è dotata di un codice deontologico che impegna tutti i suoi dirigenti a:
Indirizzare la propria attività al perseguimento di una maggiore tutela degli associati nel rispetto delle finalità previste dallo Statuto della FSI-USAE
garantire la veridicità dei dati trasmessi alla Segreteria Generale FSI-USAE, relativamente alle deleghe sindacali raccolte e alla sottoscrizione delle stesse, assumendo ogni responsabilità civile e penale che ne possa derivare;
Utilizzare i contributi pervenuti per provvedere alle spese sostenute per il mantenimento della sede (retribuzione ed oneri riflessi, rimborsi spese, affitti, luce, telefono, riscaldamento, pulizia ed eventuali oneri condominiali, attrezzature e manutenzione delle stesse, cancelleria, stampanti ed quant’altro occorra a fornire un servizio adeguato alle esigenze degli associati) e per ulteriori spese dallo stesso affrontate nell’esercizio della propria attività.
prendere atto che la Segreteria Generale FSI-USAE ha determinato di tenere un registro delle entrate e delle uscite, con relative pezze di appoggio (fatture, ricevute, schede carburanti, quietanze liberatorie etc.)
garantire la massima riservatezza riguardo i dati relativi agli associati e trattare gli stessi nel rispetto della legge sulla ” privacy ” e di quanto deliberato in merito dalla Segreteria FSI.
5. La presenza territoriale della Federazione è garantita mediante le seguenti strutture:
Segretario Regionale di Federazione
Segreteria Regionale di Federazione
Segretario Territoriale di Federazione
Segreteria Territoriale di Federazione
Coordinamenti Territoriali di comparto
Terminali associativi di base
6. I Coordinamenti di comparto hanno altresì il compito di:
indicare gli esperti alle trattative nazionali di comparto;
curare l’informazione specifica di settore;
7. la composizione della delegazione trattante, in sede decentrata, è costituita secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 12 del C.C.N.L., che individuano le rappresentanze sindacali aventi titolo (art. 19 legge 300/70);
8. l’art. 19 della legge 300/70 è stato oggetto di referendum abrogativo ed indica come rappresentanze sindacali aventi titolo le rappresentanze sindacali delle OO.SS. firmatarie di accordi sindacali applicati in azienda;
9. FSI-USAE è firmataria di CCNL e gode quindi, dei relativi diritti oggettivi per quanto concerne la trattativa decentrata regionale e locale;
Capo II – DEFINIZIONI
1. I COORDINAMENTI REGIONALI DI COMPARTO CONTRATTUALE sono organismi esclusivamente di natura politica composti dai terminali associativi di comparto dell’ambito regionale interessato. Essi hanno il compito di coadiuvare il Segretario Regionale di Federazione nelle trattative e nelle relazioni a livello regionale
2. I COORDINAMENTI TERRITORIALI DI COMPARTO CONTRATTUALE sono composti da tutti i dirigenti FSI-USAE nominati, quali terminali associativi, nei rispettivi enti e aziende del medesimo ambito contrattuale, di quel territorio.
3. I TERMINALI ASSOCIATIVI DI BASE sono l’organismo operativo che raccoglie tutti i referenti di organizzazione o terminali associativi nominati nelle aziende su indicazione delle segreterie territoriali con atto del Segretario Generale.
4. Per la nomina a dirigente sindacale / terminale associativo di base è necessario che la rispettiva struttura abbia almeno 10 iscritti corrispondenti (esempio 100 iscritti = 10 dirigenti)
5. Per la nomina di una struttura territoriale è necessario che la rispettiva struttura sia presente ed abbia iscritti in più enti e/o aziende del relativo territorio e abbia la capacità di esprimere almeno 5 dirigenti sindacali / terminali associativi di base secondo le indicazioni precedenti.
6. Per la nomina a dirigente sindacale / terminale associativo di base è necessario che l’interessato chieda espressamente la nomina dichiarando l’accettazione del codice deontologico e le norme statutarie e regolamentari della federazione.
7. Le richieste di nomina sono formalizzate dalla segreteria territoriale che allega alle medesime la relativa richiesta e copia del documento dell’interessato nonché la lista aggiornata dei terminali attivi nella medesima azienda o ente.
8. Le nomine relative sono formalizzate dal Segretario Generale.
Capo II – ATTIVITÀ
1. TRATTATIVE REGIONALI
La titolarità delle trattative regionali per la FSI-USAE è della Segreteria Regionale di Federazione che provvede con propri atti organizzativi.
2. TRATTATIVE TERRITORIALI
La titolarità delle trattative aziendali e territoriali per la FSI-USAE è della Segreteria Territoriale di Federazione che provvede con propri atti organizzativi.
3. DELEGAZIONE SINDACALE TERRITORIALE TRATTANTE
La delegazione territoriale di parte sindacale FSI-USAE è composta dai referenti o terminali associativi presenti in azienda/ente (come risulta dalle nomine di Segreteria Generale) delegati della Struttura Territoriale di federazione. La delegazione è presieduta dal Portavoce del Segretario Territoriale di federazione .
4. ATTIVITÀ ASSOCIATIVA
Alle segreterie territoriali e regionali è richiesto un minima attività associativa in ordine alla politica attiva di incremento del numero associati, all’attività assembleare, convegnistica, di aggiornamento e formazione dei quadri e degli eletti, di informazione e di servizi agli associati (assistenza fiscale, previdenziale, di lavoro, ecc.).
Gli obiettivi minimi sono determinati nelle direttive emanate dalla Segreteria generale.
Capo III – ADEMPIMENTI
1. Le Strutture Territoriali di Federazione sono tenute a quanto segue:
ALL’ATTO DI NOMINA
alla acquisizione del Codice Fiscale
all’accensione di Conto Corrente Bancario intestato alla FSI-USAE territoriale e con riferimento al Codice Fiscale
alla compilazione dei modelli fiscali di legge
CON PERIODICITÀ MENSILE:
alle compilazione delle scritture contabili e fiscali di legge
CON PERIODICITÀ ANNUALE:
alla presentazione copia del rendiconto consuntivo annuale riferito all’anno solare precedente approvato dall’assemblea provinciale degli iscritti;
alla presentazione inventario riferito all’anno solare precedente approvato dall’assemblea provinciale degli iscritti;
alla presentazione bilancio preventivo riferito all’anno corrente approvato dall’assemblea provinciale degli iscritti;
alla presentazione di copia della convocazione, dell’assemblea provinciale degli iscritti espressamente indetta per l’approvazione del bilancio ed atti connessi.
2. Le strutture territoriali di federazione sono dotate di un proprio fondo regolamentato secondo quanto disposto dallo statuto e dai regolamenti.
3. ogni struttura territoriale di federazione provvede con le proprie risorse a:
indicare gli esperti alle trattative nazionali di comparto;
curare l’informazione specifica di settore;
fornire agli associati del settore l’assistenza sindacale, fiscale, previdenziale, vertenziale e conciliativa prevista secondo le direttive impartite dalla Segreteria Generale;
rimborsare l’attività dei rispettivi componenti,
le spese per l’attività (convocazioni, fotocopie, avvocati, F24 professionisti ecc) ;
4. a conclusione di ogni anno solare ciascuna delle strutture territoriali di federazione procederà a stilare il proprio rendiconto consuntivo e preventivo, oltre all’inventario dei beni. Tali atti saranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea territoriale degli iscritti appositamente convocata entro il mese di aprile e sono immediatamente inoltrati alla segreteria generale;

Capo IV – Spese
1. le spese di viaggio dei componenti le strutture territoriali e regionali di federazione per le trattative regionali sono a carico delle rispettive casse delle strutture territoriali;
2. le spese di viaggio dei componenti le strutture territoriali di federazione per la partecipazione a riunioni nazionali restano a carico delle rispettive strutture territoriali; la segreteria generale deve provvedere viceversa all’ospitalità.

Capo V – Dotazioni
1. Le strutture territoriali di federazione in regola con le norme statutarie e regolarmente munite di sede sono finanziate con una parte dei contributi associativi raccolti mediante i relativi enti datoriali di lavoro di competenza del territorio con una quota pari al 70% della somma pervenuta al fondo di federazione nel relativo mese di riferimento.
2. Le strutture che in deroga allo statuto dispongono ad uso esclusivo dei locali di un intero ufficio in comodato d’uso sono finanziate con una parte dei contributi associativi raccolti mediante i relativi enti datoriali di lavoro di competenza del territorio con una quota non superiore al 50% della somma pervenuta al fondo di federazione nel relativo mese di riferimento.
3. Le strutture che in deroga allo statuto dispongono di locali in comodato d’uso in uffici dove convivono anche altri soggetti, ovvero che per la propria attività fanno uso, ancorchè esclusivo, delle sale sindacali aziendali sono finanziate con una parte dei contributi associativi raccolti mediante i relativi enti datoriali di lavoro di competenza del territorio con una quota non superiore al 35% della somma pervenuta al fondo di federazione nel relativo mese di riferimento.
4. Una parte delle quote ricevute dalle strutture territoriali deve essere destinata all’attività sindacale aziendale.
5. Le strutture che non sono in regola con le norme statutarie non sono finanziate.
6. Le strutture territoriali e regionali sono tenute a riversare regolarmente alla federazione nazionale le quote di rispettiva competenza derivanti dal tesseramento diretto dei disoccupati, inoccupati, studenti e pensionati nonché le quote di rispettiva competenza dei contributi straordinari raccolti in occasione di campagne per servizi fiscali, previdenziali, formativi, vertenziali e conciliativi.
7. I rimborsi per l’attività e le trasferte dei dirigenti sindacali che operano a livello aziendale sono di norma proporzionate ai contributi associativi raccolti mediante i relativi enti.

Capo VI – Incompatibilità
1. Per gli eletti nelle liste della FSI per le Rappresentanze Sindacali Unitarie l’iscrizione in altro sindacato concorrente è incompatibile e comporta la decadenza dalla RSU e la sostituzione con altro candidato in seno alla medesima RSU.
2. I Segretari Territoriali in quanto componenti del Consiglio Nazionale di Federazione non possono assumere la carica di Segretario Nazionale di Federazione.

Capo VII – disposizioni finali
1. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a riunioni regolarmente convocate, per più di due volte consecutive, è causa di decadenza dal rispettivo incarico.
2. Nessun dirigente è abilitato attivare PEC a nome dell’organizzazione. Tutti i segretari territoriali e regionali sono tenuti a dotarsi di PEC personale che sia facilmente identificabile con nome e cognome.
3. Il mancato rispetto delle norme regolamentari o la mancata attuazione delle direttive sono considerati inadempimento statutario.

– * – * –
Testo deliberato dalla Segreteria Generale del 01/09/2017
Congresso Nazionale di Federazione in Roma 15-16/09/2017

 

REGOLAMENTAZIONE DEI DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art.1 – Modalità di risposta alle richieste dei soci
Le richieste scritte dovranno ottenere risposta scritta, dalla competente Segreteria, entro 60 gg. (salvo casi eccezionali) dal ricevimento. Nel caso la richiesta sia inoltrata all’organo non deputato a tale risposta il ricevente la trasmetterà alla segreteria competente.
Le richieste telefoniche possono trovare risposta diretta, qualora l’interessato la giudichi non soddisfacente dovrà adottare la procedura del comma precedente.
Sono competenti le Segreterie territoriali quando la richiesta proviene da un socio; è competente la Segreteria Generale per le richieste formulate dalle Segreterie Territoriali. Quando una struttura competente per qualche motivo non esista, è competente la struttura di grado immediatamente superiore.
Art.2 – Presa visione dei verbali
Per i soci la presa visione dei verbali è regolata dalle segreterie competenti nelle richieste e nei tempi di ritardo massimo per l’accesso (indicativamente due al giorno e venti giorni) che ne darà comunicazione alla segreteria generale; nel caso le segreterie periferiche non adottassero provvedimenti in materia varrà quanto deliberato dalla segreteria generale. Per l’accoglimento della richiesta è necessario procedere ad inoltro scritto alla competente segreteria territoriale o alla segreteria generale.
Art.3 – partecipazione alla vita associativa
I soci sono tenuti a partecipare alle riunioni ed alle assemblee indette dalla federazione e dalle sue strutture territoriali.
I soci e le oo.ss. Aderenti sono tenuti a versare con regolarità le quote associative deliberate dalla federazione.
Art.4 – Vertenze individuali
La federazione deve tutelare attraverso le proprie strutture, a titolo gratuito, i soci nelle vertenze innanzi alle amministrazioni e/o datori di lavoro, fornendo le consulenze all’uopo necessarie. Il socio che intenda promuovere azioni legali, indipendentemente dal fatto che si avvalga del legale convenzionato, deve provvedere in proprio alle spese di causa.
Art.5 – Ammissioni e disdette sindacali
Il Segretario Generale accetta e notifica (ed eventualmente ratifica) le iscrizioni.
La disdetta di adesione alla Organizzazione Sindacale va inoltrata secondo le modalità previste sulla cedola di delega ed adesione e/o come regolamentato da normativa contrattuale vigente, se sottoscritte.
Art.6 – Sospensione dalla qualità di socio
Il Segretario Generale, con propri atti adottati ai sensi dell’art. 7 dello statuto, provvede a sospendere dalla qualità di socio gli iscritti che contravvengono alle disposizioni statutarie e regolamentari (e/o che si pongono in aperto contrasto con le medesime) e trasmette il provvedimento alla segreteria generale, o al consiglio nazionale, per il deferimento ai probiviri, proponendo la relativa sanzione.
Art.7 – Deferimenti, sanzioni ed esclusioni dei soci
I soci che contravvengono alle disposizioni statutarie e regolamentari e/o che si pongono in aperto contrasto con le medesime sono sanzionati nei casi più gravi con l’esclusione dalla Federazione e dai suoi coordinamenti in via definitiva. Nei casi più lievi con la sospensione da qualsiasi carica e dai diritti degli associati, a seconda della gravità, per mesi tre, sei o dodici.
Nella trattazione dei casi deferiti il Collegio dei Probiviri deve acquisire gli atti di difesa che i soci deferiti abbiano eventualmente ritenuto di inoltrare entro e non oltre i 30 giorni dalla data della lettera di notifica del deferimento. Non è prevista l’audizione dell’associato deferito il cui diritto di difesa è garantito mediante l’acquisizione degli atti di cui al comma precedente.
Art.8 – Modalità di convocazione
Le convocazioni devono avvenire mediante avviso recante la data, l’ora ed il luogo della convocazione nonché gli argomenti all’ordine del giorno.
Art.9 – Le nomine
Il Segretario Generale provvede ad effettuare le nomine che risultino accettate e in regola con i dettami statutari e regolamentari entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di elezione effettuata con modalità certificabili.
Art.10 – Incompatibilità
Ad ogni livello del sindacato, un socio non può ricoprire più di tre incarichi operativi.
Il socio che sia associato anche ad altra e diversa organizzazione sindacale (non aderente e/o non federata) non può ricoprire cariche negli organismi statutari della federazione.
Art.11 – Decadenza dalle cariche
I soci eletti o che ricoprono cariche negli organismi statutari o incarichi operativi sono tenuti a partecipare alle riunioni dei rispettivi organismi. Quando non partecipano senza giustificato motivo a più di tre riunioni consecutive decadono dagli stessi.
Costituiscono giustificato motivo il ricovero ospedaliero o le documentate cause di forza maggiore (e cioè il coinvolgimento in incidente stradale durante l’avvicinamento, l’annullamento all’ultimo minuto del volo già prenotato e pagato, certificato medico di p.s. o cause simili documentate).
Art.12 – Distacchi e Aspettative Sindacali
L’assegnazione dei distacchi retribuiti e delle aspettative sindacali, compete al Segretario Generale che provvede con propri atti. L’assegnazione deve tenere conto di diversi fattori e precisamente in ordine di importanza:
1. salvaguardare adeguatamente l’operatività della segreteria generale.
2. garantire la presenza del Sindacato in tutto il territorio Nazionale.
3. garantire la realizzazione dei progetti operativi.
4. le ulteriori assegnazioni debbono tenere conto eventualmente della consistenza associativa a livello territoriale .
La Segreteria Generale può, in caso di necessità, avvalersi per la gestione dell’attività, nei vari ambiti del Sindacato, di tutti coloro che risultano in distacco sindacale.
Possono essere destinatari di distacchi ed aspettative sindacali le persone munite di cariche Nazionali e/o Territoriali del Sindacato.
Il distacco anzidetto (o l’aspettativa) viene immediatamente revocato in caso di perdita di dette qualità.
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Testo deliberato dalla Segreteria Generale del 01/09/2017
Congresso Nazionale di Federazione in Roma 15-16/09/2017

 

Regolamento statutario per Tutela della privacy

TITOLARE DEI DATI
Titolare del trattamento è FSI-USAE (Federazione Sindacati Indipendenti organizzazione costituente della confederazione USAE) Roma viale Ettore Franceschini n. 73 Tel. 06.42013957 mail: info@fsinazionale.it e il suo legale rappresentante è Adamo Bonazzi.

DATI RACCOLTI
La federazione raccoglie i dati anagrafici e lavorativi necessari all’attuazione degli scopi statutari e regolamentari e per la fornitura dei servizi agli associati. Sono considerati necessari ed indispensabili all’attività associativa i dati personali anagrafici, l’indirizzo postale ed i recapiti telefonici e mail nonché l’azienda e l’ufficio di lavoro e la qualifica ricoperta. Rientrano fra i dati anagrafici i dati relativi all’identificazione e quindi il relativo documento di identità.
I dati vengono raccolti ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 della legge 300/70; ai sensi dell’art. 170 della Legge n. 312/80 e dell’art.1 del CCNQ 08/02/1996 in materia di contributi sindacali e dell’art. 1260 cod. civ. così come ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione con decisione 17 febbraio 2012, n. 2314;
Sono dati accessori quelli che vengono forniti in caso di assistenza, fiscale, previdenziale o vertenziale nel rispetto delle relative norme vigenti.

GARANZIE PER LA TUTELA DEI DATI DEGLI ASSOCIATI
La federazione garantisce la tutela dei dati sia nella fase di raccolta che in fase di trattamento e conservazione degli stessi con procedure che garantiscono agli associati la riservatezza e la protezione dei dati raccolti:
– mediante specifica autorizzazione e l’identificazione degli incaricati :
• della raccolta
• del trattamento
• della conservazione
• dell’inoltro alle controparti ed ai terzi interessati
Tutti gli operatori dovranno sottoscrivere il codice di comportamento e garantire il rispetto delle procedure, l’inoltro degli stessi alla segreteria generale, di non trattenere i dati raccolti o trattati.

CONSERVAZIONE DEI DATI
La federazione dopo la disdetta dal sindacato dell’associato conserva i dati raccolti per un periodo equivalente al relativo al periodo di prescrizione di legge, normalmente di 10 anni.

DIRITTO DI ACCESSO
L’associato ha diritto a visionare i propri dati mediante richiesta scritta indirizzata alla sede nazionale della federazione.

INCARICATI DELLA RACCOLTA
Tutti i terminali associativi aziendali e i dirigenti sindacali territoriali sono incaricati della raccolta dei dati per conto della Federazione. Essi devono fare esplicita richiesta di nomina in cui si impegnano a rispettare le procedure dettate dalla Federazione in materia di protezione dei dati, a trasmettere i dati raccolti esclusivamente alla Federazione FSI-USAE nelle mani del Segretario Territoriale di Federazione ovvero direttamente alla Federazione FSI-USAE titolare e si impegnano a non trattenere i dati raccolti e non comunicarli a terzi.
Gli incaricati che non rispettano il regolamento e/o le norme richiamate ma non hanno cagionato danno agli utenti o al titolare dei dati, la prima volta, a seconda del tipo di violazione, sono sospesi dalla carica e dalle funzioni derivanti e/o collaterali per un periodo di 10, 30 o 90 giorni. L’incaricato che incorre più di una volta in violazioni anche non gravi, decade dagli incarichi che si intendono revocati. Se il comportamento dell’incaricato e la violazione hanno cagionato danno al titolare ovvero hanno pregiudicato la protezione dei dati personali degli associati/utenti, l’interessato sarà segnalato alle competenti autorità.

INCARICATI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
I Segretari Territoriali di Federazione in quanto Consiglieri Nazionali sono i responsabili territoriali della raccolta e del trattamento dei dati, per conto della federazione, nel relativo territorio. Essi devono sottoscrivere l’apposito protocollo operativo che il Segretario Generale propone unitamente alla nomina (o immediatamente in caso essa fosse già in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento) in cui sono dettate le procedure e le raccomandazioni a cui essi si debbono attenere nel trattamento e nella provvisoria conservazione dei dati.
I Segretari Territoriali di Federazione sono tenuti ad attuare tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza dei dati degli associati-utenti che ricevono e sono trattati secondo le disposizioni della Segreteria Generale, emesse ai sensi dell’art. 26 in materia di contributi sindacali della legge 300/70, ai sensi dell’art. 170 della Legge n. 312/80 e dell’art.1 del CCNQ 08/02/1996 nonché ai sensi dell’art. 1260 cod. civ. così come ribadito dalla Corte di Cassazione con decisione 17 febbraio 2012 n. 2314.
I Segretari Territoriali di Federazione si impegnano a rispettare le procedure dettate dalla Federazione FSI-USAE titolare in materia di protezione dei dati; a trasmettere i dati raccolti esclusivamente alla Federazione FSI-USAE titolare, e su indicazione della Segreteria Generale, alle controparti aziendali rispettivamente interessate per la trattenute sindacali; si impegnano altresì a conservare la copia dei dati raccolti presso la sede territoriale, in armadio chiuso non accessibile ad altri, impegnandosi altresì a trattarli con la dovuta riservatezza; si impegnano espressamente a non comunicarli a terzi né mediante la diffusione dei moduli raccolti né mediante la diffusione di eventuali elenchi estratti dagli stessi moduli. In caso di dimissioni o di revoca i Segretari Territoriali di Federazione dovranno riconsegnare i moduli conservati al nuovo Segretario territoriale incaricato ovvero direttamente alla Segreteria Generale della Federazione titolare.
I Segretari Territoriali di Federazione sprovvisti di sede sindacale propria, che operano cioè in sale sindacali ovvero in locali concessi in comodato d’uso, non possono conservare i dati trattati e devono distruggere le copie dei moduli e degli elenchi contenenti i dati estratti dagli stessi moduli una volta inoltrati.
I Segretari Territoriali che non sottoscrivono le norme, sono immediatamente sospesi dalla carica, dalle funzioni e dagli incarichi derivanti e collaterali, per 10 giorni. Se nel periodo di sospensione provvedono all’adempimento, rientrano nella carica e nelle funzioni, altrimenti decadono definitivamente e sono sostituiti con nomina commissariale. I Segretari Territoriali che non rispettano il regolamento e/o le norme richiamate ma non hanno cagionato danno agli utenti o al titolare, per la prima volta, sono, a seconda del tipo di violazione, sospesi dalla carica e dalle funzioni (e dagli incarichi derivanti e collaterali) per un periodo di 10, 30 o 90 giorni. Il Segretario territoriale che incorre più di una occasione nelle mancanze sopra enunciate decade dalla carica che deve intendersi revocata.

DIRITTI DEGLI UTENTI
I diritti dell’interessato sono stabiliti dall’art 15 del GDPR e sono esercitabili con le modalità previste dai regolamenti associativi dei diritti e doveri dei soci reperibili sul sito della federazione all’indirizzo: https://www.fsinazionale.it
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali mediante richiesta scritta da presentarsi all’indirizzo del titolare.

Deliberato dalla Segreteria Generale in data 17.05.2018
Ratificato dal Consiglio Nazionale di Federazione in data 25.05.2018