Il Decreto Caivano comprende “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile”.
Ecco quali sono:

Daspo urbano ai maggiori di 14 anni

È stato previsto il divieto di accesso in determinati luoghi pubblici, anche in caso di violenza, minaccia o resistenza ad un pubblico ufficiale.
Si tratta di una specie di Daspo, che viene applicato anche agli under 18, che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età.

Il provvedimento sarà notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al procuratore, presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.

Misure accessorie

Sono state ampliati i casi nei quali il Questore può disporre altre misure accessorie, come l’obbligo di presentarsi alle autorità almeno due volte a settimana o in determinati giorni e orari, l’obbligo di rientrare a casa e non uscire in certi orari e il divieto di allontanarsi dal comune.

Foglio di via obbligatorio

Aumenta ad un anno la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati.
S’inasprisce anche la sanzione (che diventa penale), nei casi di violazione del provvedimento.

Carcere preventivo

È stato rimodulato il limite di pena che rende possibile l’applicazione della custodia cautelare, nei confronti dei minorenni indagati o imputati.
La soglia, che era fissata a 9 anni, è stata abbassata a 6, avvicinandola a quella prevista per gli adulti (5 anni).

Sarà possibile anche applicare il carcere anticipato, indipendentemente dal limite di pena previsto, anche per reati come il furto e la resistenza ad un pubblico ufficiale.
Sarà applicato anche il criterio di “pericolo di fuga”, come spiegato dal Ministro della Giustizia Nordio.

Multa ai genitori se il minore viene ammonito

In caso di ammonizione del minore, saranno convocati dal Questore il minore stesso e almeno un genitore.
Chi ha la responsabilità genitoriale riceverà una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto delittuoso.

Messa alla prova

L’applicazione della messa alla prova sarà resa possibile fin dalle prime fasi dell’indagine.

In caso di reati per cui è prevista la pena detentiva, non superiore ai cinque anni di reclusione, il pubblico ministero potrà notificare al minore e al titolare della responsabilità genitoriale l’istanza di definizione anticipata del procedimento, che dovrà essere subordinata alla condizione che il minore avvii un percorso di reinserimento e rieducazione, per un periodo compreso da uno a 6 mesi.

Armi e sostanze stupefacenti

Il Decreto Caivano inasprisce le sanzioni per la detenzione illegittima di armi.
Si alza a quattro anni la pena per chi porta un’arma, per il cui possesso è prevista una licenza, fuori dalla propria abitazione.

La pena per il traffico e la detenzione di stupefacenti, invece, sarà tra uno e cinque anni.

Sanzioni ai genitori

Se il minore viene condannato per associazione mafiosa o associazione finalizzata al traffico di droga, il pubblico ministero potrà richiedere la revoca della potestà genitoriale.

I genitori che non mandano il proprio figlio a scuola rischiano fino a due anni di carcere. Se il nucleo famigliare non è nelle condizioni di certificare la frequenza scolastica dei minori, può essere revocato l’Assegno d’Inclusione percepito dalla famiglia.

Avviso orale e cellulari

Per contrastare il fenomeno della violenza giovanile, soprattutto in riferimento alle baby-gang, è stata modificata la disciplina dell’avviso orale, che sarà applicato anche ai minorenni, a partire dai 14 anni di età.

Il Questore potrà proporre all’Autorità giudiziaria di vietare, a certi soggetti, di possedere o utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce, se sono serviti per la realizzazione e la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale.

Corsi di rieducazione

È prevista anche l’introduzione di “percorsi di rieducazione del minore”.

In caso di reati per i quali è prevista una pena inferiore a cinque anni, il minore dovrà accedere ad un percorso di reinserimento e rieducazione, che preveda lavori socialmente utili o la collaborazione, a titolo gratuito, con enti no profit.